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LA DENUNCIA: PER TUTELARE IL DIRITTO ALLA SALUTE DEI LAVORATORI A RISCHIO AMIANTO

Commento

Il 30 Settembre 2008 il consigliere regionale Antonio Amato ha presentato in Aula un question time all’Assessore regionale alla Sanità Angelo Montemarano per sapere perché, nonostante siano stati stanziati 5 milioni di euro, non parte il progetto di monitoraggio e tutela della salute dei lavoratori esposti al rischio amianto…

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2 commenti

  1. Alfonso Sveldezza:

    Ha fatto bene il consigliere amato a presentare in aula nel question time la problematica dell’amianto, problematica fin troppo trascurata. Anzi è da citare anche le ultime sentenze della cassazione sull’amianto.

    Amianto: applicazione dell’art. 13, comma 8 legge 257/92.

    Sentenze della Corte di Cassazione, questioni particolari.
    l’applicazione dell’articolo 13, comma 8 della legge 257/92 e sue successive modificazioni, a distanza di 9 anni dall’entrata in vigore della norma, continua ad investirci di nuove problematiche di non facile risoluzione, soprattutto oggi a quadro politico mutato, in cui si registra un’arrogante volontà di rivincita da parte della Confindustria indirizzata a ledere le conquiste dei lavoratori.
    Con la presente riteniamo utile tracciare il quadro aggiornato della situazione “amianto” che registra attualmente – secondo dati INAIL – una platea di 111.829 richiedenti, di cui a 39.309 è stata riconosciuta l’esposizione a rischio (per circa 10.000 per periodo inferiore a 10 anni), mentre per 64.379 è stata negata l’esposizione e per altri 8.141 la domanda di riconoscimento è ancora in istruttoria.
    La presente ricognizione della problematica “amianto” viene da noi inviata anche in considerazione delle numerose richieste di chiarimenti su specifici problemi e in merito a recenti pronunciamenti della magistratura.
    A tale riguardo va sottolineato che le ultime sentenze di Cassazione (la n.1162 del 27 gennaio u.s. ed ancor più la n. 4913 del 3 aprile u.s.) ripropongono la necessità, peraltro da noi sempre sottolineata, di andare in giudizio solo per coloro che sono stati esposti all’amianto perché adibiti a lavorazioni comportanti il rischio, anche qualora per i medesimi la ditta non abbia pagato il premio supplementare. Premio che – come sappiamo – o non veniva versato per nulla o per pochissimi e con criterio numerico (su 3000 operai esposti – 40/50 premi assicurativi).
    Infatti, i pronunciamenti della magistratura costituiscono un riferimento interpretativo molto forte, tant’è che siamo noi i primi ad utilizzarli se positivi. Quando questi sono negativi, come nei suddetti casi, diventano uno sbarramento non solo per i giudizi in corso, ma sono un ostacolo anche nella definizione delle pratiche normali, in poche parole: costituiscono giurisprudenza negativa.
    Delle due sentenze in parola, la 1162 del 27 gennaio è la conclusione negativa di una causa iniziata per due addette al servizio mensa presso un’azienda tessile produttrice di freni, dove il rischio amianto fino al 1992/93 era stato senza alcun dubbio molto forte. Nel procedimento giudiziale, la sentenza positiva emessa dal Tribunale è stata appellata dall’INPS, e la Cassazione ha dato ragione all’Istituto “per violazione dell’articolo 13, comma 8, legge 257 del 1992″. La sentenza, anche se non massimata, è stata inviata per conoscenza a tutte le avvocature periferiche dell’INPS con un messaggio (n.10 del 28.2.2001) che sottolineava che “la Cassazione non ha ritenuto sufficiente ai fini dell’articolo 13, comma 8, legge 257/92 e successive modificazioni, l’esposizione ultradecennale all’amianto, posto che l’esposizione all’amianto deve rappresentare per i lavoratori un effettivo rischio assicurabile per la loro salute, e quindi comportare per il singolo lavoratore e per gli specifici particolari luoghi di lavoro un inquinamento o rischio ambientale tale da nuocere alla salute dei lavoratori stessi.”
    L’altra sentenza di Cassazione, la 4913 depositata il 3 aprile 2001 e, al momento non ancora recensita dall’INPS, è molto più articolata ed argomentata e necessita per le sue implicazioni di un attento esame. Infatti la sentenza pone al centro della questione amianto la “soglia di rischio”. In altre parole, la Cassazione ammetterebbe il beneficio della maggiorazione solo nei casi in cui venga provato il superamento dei valori limite di rischio, come stabiliti dal 277/91.
    Si tratta quindi, analizzando la sentenza, di trovare nelle argomentazioni stesse possibili punti di errore o difetto per addivenire ad una omogenea linea di contrattacco alla posizione della Cassazione affinché la sentenza in parola non si tramuti in giurisprudenza consolidata con chiaro nocumento sia per le cause in corso che per la definizione di tutte le altre domande.
    Al pari della precedente, la sentenza 4913 riguarda due casi di lavoratori non adibiti a lavorazioni con esposizione ad amianto tali che avessero potuto dar luogo ad assicurazione INAIL, ma trattasi di due impiegati esposti all’amianto per rischio ambientale (anche se è chiaro che tale rischio può comportare l’insorgenza del mesotelioma pleurico), in considerazione che detto minerale “veniva trattato e lavorato in grande quantità dalla loro datrice di lavoro, specie nel piazzale antistante la collocazione dei loro uffici”.
    La Cassazione, annullando la sentenza di appello del Tribunale di Firenze positiva per i due lavoratori, ha accolto il ricorso presentato dall’INPS per violazione e falsa applicazione dell’articolo 13, comma 8, legge 257/92 con una serie di argomentazioni che ci pare opportuno riportare e commentare.
    Prima ancora di sviluppare le motivazioni di accoglimento del ricorso INPS, la Cassazione sottolinea che l’8° comma dell’articolo 13 della legge 257/92 è parte di un più organico articolato che nel 1992 ha stabilito la cessazione dell’impiego dell’amianto con il divieto di “estrazione, importazione, commercializzazione e produzione di detto materiale e di prodotti che lo contenevano entro 1 anno a partire dalla data di entrata in vigore della legge”.
    La medesima Corte ricorda altresì di aver già affermato che lo scopo della legge in parola è stato “quello di sostenere i lavoratori destinati a perdere il posto di lavoro in conseguenza della soppressione delle lavorazioni dell’amianto, precisandosi al riguardo che il sostegno si materializzava attraverso l’erogazione del trattamento di cassa integrazione e con norme (maggiorazione contributiva dell’1,5) che consentono di conseguire la pensione di vecchiaia o di anzianità, che prevedibilmente non maturerebbero essendo difficile una nuova collocazione nel mercato del lavoro – tramite il prepensionamento o attraverso una supervalutazione dei periodi assicurativi di esposizione all’amianto”.
    Se quanto ricordato dalla Corte è senza dubbio vero, va altresì sottolineato, e la Corte stessa non può sottacerlo, che il legislatore (gli atti parlamentari lo testimoniano) ha voluto riconoscere ai lavoratori, esposti all’amianto per tanto tempo, la possibilità di anticipare la pensione per poter fruire di quel tempo libero che meritavano in considerazione che gli stessi avrebbero potuto ammalarsi di asbestosi, malattia che può portare facilmente ad una morte prematura.
    La Cassazione, inoltre – proiettando una panoramica della materia – ricorda l’incertezza applicativa insita nel comma 8 e la conseguente nuova stesura dello stesso nel DL 5 giugno 1993 n.169 che pur consentendo la rivalutazione del periodo soggetto all’assicurazione contro le malattie derivanti da esposizione all’amianto, limitava il riconoscimento ai soli lavoratori dipendenti da imprese che estraevano o utilizzavano amianto come materia prima. Quest’ultimo periodo, come si ricorderà e come sottolinea la Corte, in sede di conversione in legge 271/93, fu depennato in quanto non sarebbe stato giusto dimenticare i lavoratori di quelle imprese che, per la cessazione dell’impiego dell’amianto erano nel frattempo fallite.
    In merito la Corte altro non aggiunge e pare “dimenticare” che dagli atti preparatori della norma emerge che l’intero periodo fu soppresso non solo per il suddetto motivo, ma (come viene riportato dalla sentenza n. 5/2000 della Corte Costituzionale) per “attribuire centralità, ai fini dell’applicazione del beneficio previdenziale, all’assoggettamento dei lavoratori all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’amianto, escludendo, al tempo stesso, ogni selezione che potesse derivare dal riferimento alla tipologia dell’attività produttiva del datore di lavoro” (visto l’impiego generalizzato di questo materiale in ogni settore produttivo).
    A parte la voluta dimenticanza della Corte su tutto il “perché” della soppressione del periodo, occorre qui sottolineare che detta assicurazione (come già accennato) non è mai stata oggetto di un impegno a cui assolvere da parte di quasi tutti i datori di lavoro (anche nel silenzio dell’INAIL che, nei vari sopralluoghi richiesti dalle organizzazioni sindacali per conto dei lavoratori, ha quasi sempre sottaciuto il rischio di esposizione all’amianto).
    La Cassazione, ripercorrendo le vicende applicative in materia, si sofferma sulla famosa Ordinanza del Tribunale di Ravenna (vedi circ. INCA n. 80 del 8 giugno 1998) e le diverse “scuole di pensiero” che la determinarono per esaminare quindi approfonditamente la conseguente pronuncia della Corte Costituzionale n. 5 del 12 gennaio 2000 (vedi circ. INCA n. 8 del 27 gennaio 2000).
    Di tale sentenza, la Cassazione riporta alcuni passaggi “pro domo sua”, di cui segnaliamo i più significativi:
    • “il comma 8 dell’articolo 13, può trovare una piena e puntuale applicazione, senza risultare portatrice di una ingiustificata omologazione di situazioni tra loro diverse, attraverso la convergenza degli ordinari criteri interpretativi (letterale, sistematico, e causale-finalistico)”;
    • “lo scopo della legge è quello di offrire ai lavoratori esposti all’amianto per un periodo apprezzabile di tempo (10 anni) un beneficio rapportato alla possibile sopravvenienza dell’asbestosi ( o di malattia derivante dall’amianto)”;
    • “il parametro di esposizione decennale è un dato di riferimento certo, visto che è collegato al sistema generale di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’amianto, gestita dall’INAIL”;
    • “il concetto di esposizione ultradecennale, coniugando l’elemento temporale con quello di attività lavorativa soggetta al richiamato sistema di tutela previdenziale (artt. 1 e 3 del D.P.R. n. 1124 del ’65) viene ad implicare necessariamente quello di rischio, e, più precisamente di rischio morbigeno rispetto alle patologie, quali esse siano, che l’amianto è capace di generare per la presenza nell’ambiente di lavoro”;
    • “una siffatta evenienza è tanto pregiudizievole da indurre il legislatore, sia pure ai fini di prevenzione, a fissare il valore massimo di concentrazione di amianto nell’ambiente lavorativo, che segna la soglia minima del rischio di esposizione (decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277)”.
    Dalla lettura della pronuncia della Corte Costituzionale, la Cassazione ne fa discendere “il deciso rifiuto” di tale Corte (Costituzionale) “di ogni interpretazione ad estendere il beneficio della sopravvalutazione della contribuzione a tutti indistintamente i lavoratori addetti , per oltre 10 anni, a lavorazioni che comunque li abbiano esposti ad inalazioni di fibre di amianto”.
    Non solo, ma al fine di motivare inequivocabilmente la propria decisione, la Cassazione prendendo a riferimento le contrapposte posizioni scaturite dalla suddetta pronuncia, sottolinea sempre e comunque che la norma o doveva essere dichiarata incostituzionale o che la sua applicabilità è quasi impossibile soprattutto “utilizzando un criterio, ritenuto impraticabile di preclusioni del sistema assicurativo, come discrimine tra l’esposizione rilevante e quella irrilevante”. Ricorda infine che, sempre secondo alcuni, la sentenza (n. 5) con il richiamo al 277/91 avendo fatto coincidere l’esposizione rilevante con le regole della prevenzione, avrebbe finito per neutralizzare l’intervento del 336/94 (Nuova tabella delle malattie professionali) e pertanto avrebbe fornito un’interpretazione estensiva della norma.
    Ed ancora, la Cassazione disquisendo in materia di sistema assicurativo evidenzia che, mentre l’elenco delle lavorazioni riportate dall’allegato 8 al D.P.R. 1124/65 risponde all’esigenza di provare il nesso causale tra malattia professionale e lavorazione, il comma 8 in parola persegue finalità diverse (il beneficio contributivo) che prescindono dal verificarsi della malattia, e che pertanto mentre questo esplica i suoi effetti prima dell’insorgenza della malattia, il sistema dell’allegato al D.P.R. 1124 opera unicamente quando la malattia si è manifestata. Da ciò ne consegue – secondo la Corte – che il 336/94 non può essere preso a riferimento ai fini dell’applicazione del comma 8 dell’articolo 13.
    Infine, la Cassazione ritiene inaccettabile l’obiezione secondo la quale la pronuncia della Corte Costituzionale sarebbe un’innovazione in contraddizione alle regole assicurative perché “volta alla monetizzazione del mero rischio e non della malattia”, in quanto detti benefici vengono attribuiti in attuazione dei principi di solidarietà di cui è espressione l’articolo 38 della Costituzione, in funzione compensativa dell’obiettiva pericolosità dell’attività lavorativa spiegata.
    Dopo aver esposto le altrui riflessioni sul portato della sentenza della Corte Costituzionale, la Cassazione esprime le proprie che di seguito sintetizziamo.
    Dalla lettura dell’intero articolo 13 si comprende la volontà del legislatore di parametrare il beneficio a seconda dell’entità del rischio di esposizione, e che tale interpretazione è riscontrabile anche all’ottavo comma laddove detta disposizione “nel richiamare il periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le M.P. gestita dall’INAIL non può che aver voluto sottolineare un collegamento tra tempo di esposizione e lavorazioni con valori di esposizione legislativamente ritenuti a rischio, individuabili in quelli indicati negli artt. 24 e 31 del Dlgs. 277/91, il cui superamento faceva sorgere – già in epoca antecedente l’entrata in vigore della legge 257/92 precisi obblighi di prevenzione a carico degli imprenditori con lavorazioni interessate da polveri di amianto.
    Non solo, continua la Cassazione, ma poiché la legge ha proibito l’utilizzo e la commercializzazione dell’amianto a partire dall’anno successivo dalla sua entrata in vigore, e ha previsto anche la bonifica delle aree inquinate da tale materiale, il legislatore ha dovuto tenere presente che l’impianto complessivo della norma necessitava di gradualità e di una pluralità d’interventi su un complesso di industrie e di imprese esposte in maniera differenziata all’amianto. Una pluralità d’interventi di bonifica tale da suggerire al legislatore (a protezione del lavoratore) di richiamare le disposizione del 277/91, che aveva fissato i limiti di concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro.
    Quanto sopra è la tessera finale del mosaico di argomentazioni prodotte dalla Cassazione per concludere che “deve escludersi che il legislatore abbia voluto attribuire il beneficio pensionistico in esame a tutti i lavoratori comunque esposti ad inalazioni di amianto anche di minima entità” e cioè anche a coloro addetti alla bonifica per i quali la concentrazione di fibre di amianto deve rimanere al disotto dei valori limite fissati dall’articolo 16 comma 1 della legge n. 128/98 (che ha modificato i valori limite dell’articolo 31 del 277/91).
    Ma, secondo la Cassazione, il beneficio deve essere attribuito al lavoratore “che dopo avere indicati e provati sia la specifica lavorazione praticata sia l’ambiente dove ha svolto per più di dieci anni detta lavorazione, abbia dimostrato che tale ambiente presentava una concreta esposizione al rischio delle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel suddetto decreto legislativo n. 277/91″.
    E’ da riconoscere che la tecnica espositiva è da manuale, per come vengono utilizzati principi, interpretazioni normative e considerazioni del tutto condivisibili permeati tuttavia dalla tesi di base che rimane quella secondo la quale il beneficio è destinato a coloro che hanno un’esposizione diretta ed ambientale, con una soglia di rischio che supera ogni parametro accettabile.
    Dal canto nostro, confermando quanto già esplicitato nella nostra circolare n. 8 del 27 gennaio 2000, anche a fini operativi, ribadiamo quanto segue:
    1. Come patronato sindacale abbiamo sempre presentato domande per l’ottenimento del beneficio per lavoratori esposti a fibre di amianto perché addetti a lavorazioni che comportavano l’uso di tale minerale e che pertanto erano soggetti anche al rischio ambientale; o per lavoratori il cui rischio ambientale era veramente riscontrabile. E che – infine – abbiamo sempre corredato ogni domanda del curriculum e della dichiarazione INAIL del lavoratore interessato nella consapevolezza che essendo la maggiorazione un beneficio individuale, altrettanto individuale e personalizzato doveva essere la comprova del rischio rispondente al requisito;
    2. I lavoratori che chiedono tale beneficio sono stati esposti tutti per periodi precedenti all’aprile del 1992 (o all’agosto 1993) data di entrata in vigore della legge e della successiva modificazione;
    3. Non è accettabile che i lavoratori esposti non abbiano il dovuto riconoscimento perché l’impresa dove lavoravano non ha versato il premio specifico e non ha messo in atto alcuna prevenzione. Nell’era industriale, fino all’entrata in vigore della legge 257 che ha stabilito la cessazione dell’uso dell’amianto, nei cantieri di costruzione e/o riparazione navale, i lavoratori addetti a determinate lavorazioni (tipo il taglio della marinite) non avevano né mascherina né altra protezione. Nelle fonderie o nelle acciaierie la loro protezione era affidata proprio ad indumenti (che non rientrano nella prova rischio) amiantati. Per non parlare di come sono stati concepiti e costruiti i vagoni dei treni che venivano letteralmente fasciati con amianto per le proprietà ignifughe di questo minerale.
    4. Per quanto attiene alla “soglia di rischio”, e cioè all’applicazione del beneficio di cui al comma 8 dell’articolo 13 (legge257/92) unicamente in presenza del superamento della “soglia di rischio”, va prima di tutto sottolineato che la Cassazione fa riferimento sia all’articolo 24 del 277/91 sia all’articolo 31 del medesimo decreto che stabiliscono limiti diversi di valutazione del rischio.
    Tant’è che, mentre l’articolo 24 individua quale limite 0,1 fibre per centimetro cubo in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, oltre il quale il datore di lavoro deve notificare lo stato di rischio alle autorità competenti (ASL) e ai lavoratori, mettendo in atto misure igieniche particolari, l’articolo 31 fissa il valore limite previsto in 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo, e 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà di amianto. La Cassazione menziona entrambi proprio perché questo manca nella legge 257 e successive modificazioni, nell’interpretazione dell’INPS ed anche nella sentenza n. 5/2000 della Corte Costituzionale che lo riporta unicamente a titolo di prevenzione.
    Va messo in rilievo infatti che, pur essendo il suddetto decreto legislativo precedente all’emanazione della legge sulla dismissione dell’amianto, nella legge 257 i valori limite di concentrazione di fibre di amianto vengono nominati unicamente all’articolo 3, mentre all’articolo 13 “Misure di sostegno per i lavoratori” non vi è alcun riferimento a detti valori. Se il legislatore avesse voluto ancorare il beneficio della maggiorazione ad una “soglia di rischio” avrebbe ripetuto i suddetti limiti o quanto meno fatto riferimento all’articolo 3 della legge stessa.
    E’ invece chiaro che il legislatore ha previsto il beneficio previdenziale per tutti coloro che per oltre un decennio sono stati esposti all’amianto con modalità tali da ritenere che gli stessi abbiano assunto il rischio di contrarre una malattia originata dall’amianto, visto peraltro che tutti gli studi medici in proposito riferiscono di una latenza media di 20/30 anni per tali malattie.
    Applicazione del beneficio ai già pensionati
    Per quanto attiene all’applicazione del beneficio per coloro che alla data di entrata in vigore della legge 257 (28 aprile 1992) erano già titolari di pensione di anzianità o vecchiaia, riteniamo che non sia possibile andare in giudizio.
    Ciò in quanto sia dalla lettura della norma che dagli atti parlamentari (dato che i lavori preparatori sono durati dal 16 novembre 1988 al 27 marzo 1992) si desume che il beneficio in parola è applicabile solo ai lavoratori per accedere al pensionamento e non già a coloro che tale traguardo l’avevano già raggiunto.
    Inoltre, poiché la Cassazione si è pronunciata a tale riguardo con ben 4 sentenze tutte negative (n. 6605 del 7 luglio 1998, n. 6620 del 7 luglio 1998, n. 7798 del 28 luglio 1998 e n. 9407 del 19 settembre 1998) su cui abbiamo già espresso le nostre riflessioni nelle circolari n. 124 del 21.9.1998 e nella n. 9 del 15.1.2001, sarebbe veramente temerario continuare il contenzioso o ancor più portare in giudizio casi simili, preso visione non solo delle suddette sentenze ma anche dell’articolo 80, comma 25, legge 388/2000. Come si ricorderà tale provvedimento ha stabilito l’estinzione della causa e delle spese derivanti in caso di rinuncia alla prosecuzione dell’azione giudiziaria per coloro che già pensionati alla data del 4 aprile del 1992 e che hanno in corso procedimenti giudiziari perché hanno ottenuto – in via provvisoria – la ricostituzione della loro pensione per il beneficio “amianto”. In questi casi l’INPS non potrà recuperare l’indebito determinatosi.
    Per coloro che sono andati in pensione (anzianità o vecchiaia) nel periodo successivo all’entrata in vigore della legge 257/92, ma prima della 271/93 e per i quali al momento del pensionamento avevamo fatto richiesta del beneficio è giusto ed opportuno continuare il procedimento legale.
    Il riconoscimento del beneficio della maggiorazione per i periodi di esposizione alle fibre di amianto trova normale applicazione da parte INPS (vedi circ.ri INPS n. 219 del 1.10.93 e n. 70 del 1.3.94) per i titolari di pensione d’invalidità o assegno d’invalidità che alla data del 5 agosto 1993 fossero occupati alle dipendenze di terzi.
    Per i titolari delle medesime prestazioni d’invalidità che invece alla suddetta data fossero o lavoratori autonomi o semplici pensionati, poiché l’INPS non ammette il beneficio, occorre fare ricorso amministrativo e procedere con il contenzioso legale.
    A tale proposito facciamo presente che la Corte di Cassazione con sentenza n. 5245/2001 (che in allegato Vi trasmettiamo) ha accolto le tesi sostenute in merito dal nostro consulente legale avv. Franco Agostini.
    L’assunto fondante del suddetto ricorso è che “la tesi dell’INPS condurrebbe a vistosa disparità di trattamento ed intrinseca irragionevolezza delle disposizioni in esame. E’ infatti pacifico che il riferimento alle imprese dell’amianto, prima contenuto nell’originario settimo comma dell’art.13 della legge n. 257/92, nonché dell’ottavo comma della medesima disposizione come riformulata dall’art.1 del d.l. n.169/93, è venuto meno, nell’uno e nell’altro comma, in sede di conversione in legge (271/93) di tale decreto. Pertanto, poiché lavoratori in attività sono da considerare anche quelli usciti dal circuito dell’amianto ed occupati presso imprese che nulla hanno a che fare con tale materiale, la tesi della necessità che si tratti di lavoratori in attività comporterebbe il risultato assolutamente ingiustificato che, a parità di sussistenza dei presupposti del beneficio (contrazione dell’asbestosi o anzianità lavorativa ultradecennale nel settore dell’amianto) l’incremento della contribuzione spetterebbe al lavoratore che abbia trovato una nuova occupazione in altro settore e dovrebbe essere negato al lavoratore che sia rimasto disoccupato.”
    Pertanto, nei casi di specie occorrerà inoltrare ricorso motivato e procedere in giudizio, naturalmente dopo aver acquisito elementi inconfutabili di esposizione al rischio ultradecennale.
    Il riconoscimento del beneficio da parte dell’INPDAP
    Come è noto, dalla formulazione della legge risultano potenziali beneficiari della maggiorazione in parola unicamente i lavoratori iscritti all’INPS (e all’INPDAI solo per i periodi d’iscrizione a questa Cassa), se assicurati all’INAIL con il premio contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto.
    L’INPDAP riconosce detto beneficio sicuramente in caso di periodo pregresso, con assicurazione all’INPS, ricongiunto ai sensi dell’articolo 2 legge 29/79 (nota di servizio 535/96). Tuttavia, come si evince da numerose risposte a specifici quesiti posti da Pubbliche Amministrazioni, l’INPDAP ha successivamente rettificato tale posizione e non pone ostacoli al riconoscimento dei benefici anche del personale iscritto all’INPDAP.
    Il beneficio “amianto” per i dipendenti delle Ferrovie
    Il riconoscimento del beneficio per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato non è arrivato ancora alla conclusione positiva anche se l’ultima sentenza del Tribunale di Vicenza (270/2000)segna un primo traguardo positivo.
    Va subito chiarito che allorquando si parla di dipendenti delle Ferrovie dello Stato s’intende fare riferimento unicamente agli addetti alle Officine Grandi Riparazioni che, avendo effettuato per anni la manutenzione alle carrozze coibentate dei treni prima e successivamente eseguito operazioni di bonifica collaterali a quelle di decoibentazione, sono stati per anni veramente esposti al rischio amianto.
    Per questi lavoratori il problema del riconoscimento risiedeva e risiede nel fatto che i medesimi nei periodi di esposizione (al rischio amianto) non erano assicurati né all’INAIL né all’INPS. Va a tal fine precisato che, in virtù dell’articolo 43, legge 488/99, con decreto 15 giugno 2000 (pubblicato sulla G.U. n.163 del 14.7.2000) le posizioni assicurative previdenziali di detti lavoratori sono confluite presso il Fondo speciale istituito presso l’INPS e gestito dall’INPS stesso, che diventa così legittimato passivo per tutte le controversie previdenziali e quindi anche per la questione amianto.
    Occorre peraltro sottolineare che, ai fini dell’applicazione del Testo Unico in materia di infortuni e malattie professionali, le Ferrovie dello Stato fino al 31.12.1995 fungevano da ente assicuratore.
    La validità della suddetta sentenza, di cui dovremo vedere l’esito finale essendo già stata appellata da parte dell’INPS, sta nelle valide argomentazioni del Tribunale in materia (a differenza di quelle precedentemente addotte e respinte dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 7 del 12.1.2000, da noi commentata in Circolare n. 8 del 27 gennaio 2000).
    In breve, le argomentazioni s’incentrano sulla illegittimità della norma qualora questa dovesse essere, come è avvenuto finora, interpretata esclusivamente in modo letterale, e pertanto applicabile unicamente ai lavoratori assicurati all’INPS e all’INAIL, in sostanza solo ai lavoratori dipendenti delle aziende private.
    Infatti, riporta la sentenza : “La legge, se deve essere interpretata esclusivamente in modo letterale, e non anche tenendo conto della intenzione dichiarata di consentire-agevolare le dismissioni dell’uso dell’amianto evitando il più possibile le ricadute negative sulla occupazione degli addetti al settore, porta alla seguente conseguenza a fronte di una medesima situazione di rischio, consistita nella esposizione ultra decennale all’amianto la legge manterrebbe una netta distinzione tra il trattamento riservato ai dipendenti delle aziende private (i cui dipendenti sono iscritti all’INPS), i quali possono avvantaggiarsi di tutti i benefici previsti dalla normativa (CIGS, prepensionamenti, moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 dei periodi di prestazione di lavoro in ambienti esposti all’amianto, ecc.) e quello riservato alle altre aziende (pubbliche, ovvero a capitale pubblico come le FF.SS.).”
    Il richiamo del Tribunale giudicante all’articolo 3 della Costituzione (sull’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge) è molto forte e si esplicita in diversi passi della sentenza di cui riportiamo il più significativo: “L’interesse alla eguale disciplina quando sussista eguaglianza di situazioni è un canone generale di ogni specie di norma la quale risulta sindacabile dal giudice, obbligato alla sua osservanza così come il legislatore; il giudice in altre parole ha l’obbligo di verificare la congruenza fra la diversità della situazione e quella della correlativa normazione, da effettuare in base ai canoni della logica, del senso comune, alle regole della esperienza e della tecnica che valgono a conferire ragionevolezza alla normativa.”
    In effetti la disparità di applicazione della norma, se non rimossa, determinerebbe un irragionevole sistema normativo, in cui “a parità di condizioni lavorative in ambiente ad alto rischio di esposizione a fibre di amianto per la salute, per i dipendenti privati scattano determinati benefici previdenziali e necessariamente obblighi per i loro datori di lavoro, consistiti nella necessità di dismettere le lavorazione a rischio; per i dipendenti FF.SS. non vi è alcun beneficio e non viene disincentivata la lavorazione, né corre obbligo al datore di lavoro “pubblico” o “a capitale pubblico” di incentivare le dismissioni di lavorazioni a rischio”.
    In sostanza il tribunale di Vicenza ha colto le motivazioni di fondo secondo le quali il beneficio “amianto” deve essere esteso a quei lavoratori che, al di là del tipo di assicurazione a cui sono stati assoggettati, hanno tutti i requisiti per il riconoscimento del beneficio stesso.
    La questione marittimi
    Il problema del riconoscimento del beneficio per i marittimi non è di semplice risoluzione in quanto questi lavoratori sono assicurati all’IPSEMA e non all’INAIL. Ciò non vuol dare per scontato che tale problema non debba essere preso in considerazione, ma che dovremo, per prima cosa, individuare quelli che sono stati realmente esposti al rischio amianto e cioè coloro che erano addetti alla manutenzione delle caldaie nella sala macchine.
    E’ ovvio che anche per questi (come per tutti gli altri lavoratori) risulta della massima importanza raccogliere un “curriculum” lavorativo il più preciso possibile, avvalorato dalle fotocopie dell’estratto matricola mercantile e, quando è possibile, anche dalle fotocopie del giornale di bordo (nelle parti che riguardano l’attività del richiedente) a conferma del “curriculum” stesso.
    Una volta individuati i soggetti esposti, la problematica va affrontata secondo l’ottica esposta per i dipendenti delle FF.SS. Anche in tal caso, infatti, a prescindere dal soggetto assicuratore, il beneficio deve essere considerato a carattere universale.
    Poiché molte questioni in merito sono al vaglio della magistratura, tornerò sull’argomento non appena verranno emanati i pronunciamenti.

  2. Gianni Musella:

    Approvo l’intervento di tonino amato nel question time, anzi bisogna fare di più sul problema dell’amianto. A questo proposito alcune domeniche fa ho visto una puntata molto bella di Blu Notte che consiglio vivamente di andare a vedere sul sito della RAI. Il buon Lucarelli ha messo insieme, come al solito, un eccellente documentario per farci capire la portata del tragico problema dell’amianto, sia per i lavoratori che per gli abitanti di territori ed ambienti inquinati da quel materiale. Lucarelli ha una grande capacità: quella di farti “rendere conto” per davvero della dimensione quantitativa di un problema. Ad esempio ti informa che secondo le statistiche ogni anno nel mondo muoiono 120.000 persone per colpa dell’amianto, ma lo stesso dato diventa molto più significativo se espresso in maniera diversa: in media ogni 5 minuti una persona nel mondo muore per colpa dell’amianto. E secondo uno studio dell’Istituto Superiore di Sanità il picco di morti per amianto si avrà tra il 2015 e il 2020. Proprio perché i danni da amianto tardano molti anni in manifestarsi. E si sbaglia a pensare che sia un problema solo di chi ha lavorato o lavora nelle fabbriche in cui si produce questo materiale. Sebbene l’Italia l’abbia messo al bando nel 1992 ed abbia avviato una campagna di bonifica su tutto il territorio nazionale, molte volte viene smaltito male o nascosto. Questo perché come accade spesso per i rifiuti pericolosi, viene gestito da imprenditori senza scrupoli o addirittura dalla criminalità organizzata. E quindi c’è ancora amianto in molte case popolari, nelle navi civili costruite prima del 1992 e nei molti siti non ancora censiti.
    Il problema è ancora più grave a livello planetario, se si considera che solo alcuni paesi hanno provveduto alla messa al bando dell’amianto. Sono grandi produttori d’amianto ancora il Canada, il Brasile, la Russia e la Cina. In Cina e in India si da addirittura da lavorare a cottimo a casa.

    Mi hanno colpito molto le considerazioni finali di Lucarelli. In Italia, repubblica fondata sul lavoro, di lavoro si muore. Sia avvelenati lentamente, come nel caso dell’amianto, sia in maniera violenta ed improvvisa per mancanza di adeguate misure di sicurezza. Solo nei primi mesi del 2008 ci sono stati mezzo milione d’incidenti e 534 vittime. Se si considera che nel 2007 gli omicidi sono stati 663, 400 in meno rispetto al 1995 – e poi parlano d’insicurezza… (fonte: rapporto Censis 2007), si capisce che l’incidenza è doppia rispetto alle morti violente per omicidio. Eppure la rabbia e la paura dell’opinione pubblica si scatenano solo per le storie di serial killer o di spettacolari omicidi di provincia, sui quali la copertura mediatica è straordinaria e martellante. E invece dei processi contro i responsabili della mancanza di misure di sicurezza non si sa nulla. Non si sa nulla delle assoluzioni per prescrizione dei termini e dei casi di “denegata giustizia per i lavoratori”. Si sa magari delle condanne in primo grado, ma passano in sordina le assoluzioni in appello. Il consigliere amato fa bene a mettere sotto pressione l’assessore montemarano sulla questione dell’amianto.

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